(massima n. 1)
È inammissibile l'istanza di rinvio del processo per legittimo impedimento del difensore, avanzata direttamente in udienza e documentata mediante fotocopia di un certificato medico, posto che l'art. 121 cod. proc. pen. richiede che le memorie e le richieste rivolte al giudice siano presentate dalle parti con deposito in cancelleria, senza possibilità di produrre fotocopie con riserva di esibizione dell'originale, ostandovi la necessità di un'immediata decisione giudiziale, incidente sul prosieguo delle attività processuali, alla stregua degli atti prodotti "hic et nunc". (Dichiara inammissibile, Corte Appello Napoli, 22/03/2024)