(massima n. 1)
Poiché gli indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen. consistono in tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che - contenendo "in nuce" tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sč, a provare oltre ogni dubbio la responsabilitą dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilitą, fondando nel frattempo una qualificata probabilitą di colpevolezza, rientrano in tale nozione i dati derivanti da atti e documenti acquisiti dal pubblico ministero ai sensi degli artt. 117 e 371 cod. proc. pen. e provenienti da indagini preliminari relative a differenti procedimenti penali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l'utilizzazione a fini cautelari di atti di procedimenti diversi richiesti dal pubblico ministero presso la direzione distrettuale antimafia ad altri uffici di procura perché funzionali alle indagini per i delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso ed estorsione aggravata). (Dichiara inammissibile, Trib. Libertą Milano, 17/07/2019)