Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5491 del 29 novembre 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché gli indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen. consistono in tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che - contenendo "in nuce" tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sč, a provare oltre ogni dubbio la responsabilitą dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilitą, fondando nel frattempo una qualificata probabilitą di colpevolezza, rientrano in tale nozione i dati derivanti da atti e documenti acquisiti dal pubblico ministero ai sensi degli artt. 117 e 371 cod. proc. pen. e provenienti da indagini preliminari relative a differenti procedimenti penali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l'utilizzazione a fini cautelari di atti di procedimenti diversi richiesti dal pubblico ministero presso la direzione distrettuale antimafia ad altri uffici di procura perché funzionali alle indagini per i delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso ed estorsione aggravata). (Dichiara inammissibile, Trib. Libertą Milano, 17/07/2019)

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