(massima n. 1)
In tema di intercettazioni, l'impossibilitā per l'imputato di sostenere le spese per ottenere copia dei supporti magnetici delle registrazioni effettuate, ritualmente messi a disposizione dal pubblico ministero, non ne comporta l'inutilizzabilitā, essendo posto a carico della difesa, cui č pienamente garantito il diritto all'ascolto, ai sensi dell'art. 268, comma 6, cod. proc. pen., l'onere di munirsi del materiale tecnico su cui trasfondere il contenuto dei file, secondo la regola generale, di cui all'art. 116, comma 1, cod. proc. pen., in materia di copie di atti processuali. (Annulla in parte con rinvio, Corte Appello Ancona, 20/01/2020)