(massima n. 1)
Ai fini della qualifica di ente non commerciale rileva l'esercizio, in via prevalente, di attivitą rese in conformitą ai fini statutari, che non rientrino tra quelle di cui all'art. 2195 c.c., svolte in mancanza di specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione, con la conseguenza che va disconosciuto il regime di favore previsto per gli enti associativi in caso di distribuzione degli utili, omessa compilazione del libro dei soci e mancata partecipazione degli associati alla vita dell'ente.