Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 19470 del 15 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In ambito tributario, la qualifica di imprenditore commerciale, ai fini della configurabilitą di un reddito di impresa, non richiede il requisito dell'organizzazione di lavoro e capitale, ma si basa sull'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attivitą indicate nell'art. 2195 c.c.

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