(massima n. 1)
In ambito tributario, ai fini della configurabilità del reddito d'impresa non è necessario il requisito dell'organizzazione, bensì il solo esercizio per professione abituale, ancorché non esclusivo, delle attività indicate nell'art. 2195 c.c.; la mera locazione di immobili, anche se preceduta da attività di ristrutturazione, non costituisce di per sé attività d'impresa, in mancanza di ulteriori elementi atti ad evidenziare la professionalità nello svolgimento dell'attività contestata. (Nella specie, la Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza di merito che aveva escluso la qualifica di imprenditore del contribuente per la locazione degli immobili).