(massima n. 1)
L'attivitā di vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda su aree pubbliche, posta in essere da persona che svolga attivitā di coltivazione di fondi di sua proprietā, non č soggetta ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, bensė, a norma dell'art. 4 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, a previa comunicazione all'autoritā comunale competente, irrilevante essendo la mancata iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese dedicata alle imprese agricole ed ai coltivatori diretti, atteso che detta iscrizione opera, secondo il disposto dell'art. 2193 cod. civ., esclusivamente ai fini dell'opponibilitā ai terzi dei fatti di cui č prevista l'iscrizione, ma non anche ai fini della riconducibilitā di un determinato prodotto agricolo all'attivitā di coltivazione effettuata da un soggetto.