Cassazione civile Sez. III sentenza n. 14567 del 30 maggio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La disciplina della solidarietà contenuta nell'art. 6 della l. n. 689 del 1981 - secondo cui il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione nonché chi è incaricato della direzione o della vigilanza cui è soggetto l'autore della violazione sono obbligati in solido con il medesimo al pagamento della somma dovuta, a meno che non offrano la prova liberatoria ivi prevista - è applicabile al soccidante, in base alle disposizioni del codice civile che gli assegnano la proprietà del bestiame nonché la direzione e il controllo sull'attività di allevamento e di sfruttamento dello stesso, nonché alle clausole del contratto di soccida che regolano a loro volta tali poteri.

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