Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 21586 del 20 luglio 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di risarcimento del danno da concorrenza sleale, il pregiudizio alla reputazione commerciale derivante da attività di concorrenza sleale confusoria non può ritenersi sussistente "in re ipsa", ma va allegato e dimostrato da parte del danneggiato.

(massima n. 2)

In tema di concorrenza sleale, il rapporto di concorrenza tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, comporta che la comunanza di clientela non è data dall'identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti, uguali ovvero affini o succedanei a quelli posti in commercio dall'imprenditore che lamenta la concorrenza sleale, che sono in grado di soddisfare quel bisogno. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato "in parte qua" la decisione di merito che aveva ritenuto l'esistenza di un rapporto di concorrenza fra l'impresa produttrice e quella che, occupandosi della riparazione e della commercializzazione dei prodotti fabbricati dalla prima, occultava l'etichetta originale ed il numero di serie dei prodotti "Roland" sovrapponendovi una propria etichetta, con rischio di confusione per la comune clientela finale).

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