(massima n. 1)
L'art. 25 del d.P.R. n. 3 del 1957 - che impone la previa diffida all'impiegato e all'Amministrazione, ai fini della proponibilitą dell'azione risarcitoria per omissione di atti o di operazioni dovute per legge o per regolamento da parte del pubblico impiegato - non trova applicazione in caso di tutela di un diritto soggettivo (Nella specie, la S.C. ha escluso l'operativitą della condizione di procedibilitą riguardo ad un'azione risarcitoria proposta per l'omesso riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti in ambito comunitario).