(massima n. 1)
L'inadempimento contrattuale della parte datoriale all'attivazione della procedura di graduazione di funzioni comporta il diritto al risarcimento dei danni - da perdita di chance - del dirigente medico che, non potendo chiedere una tutela in forma specifica, in ragione del carattere discrezionale ed infungibile del provvedimento di graduazione delle funzioni ad adottarsi ad opera dell'amministrazione, può però azionare una tutela equivalente, ossia risarcitoria. Ne consegue che una volta accertato l'inadempimento contrattuale dell'azienda rispetto all'obbligo di procedere - nei tempi previsti dalla contrattazione collettiva - alla graduazione delle funzioni, il diritto al risarcimento del danno da perdita di chance va riconosciuto, ove sussista la prova, fornita anche per presunzioni dal soggetto leso, di una concreta ed effettiva occasione perduta, da valutarsi alla luce dei parametri di apprezzabilità, consistenza e serietà.