Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 36270 del 28 dicembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché, ai fini del concorso tra responsabilitą contrattuale ed extracontrattuale, č necessario che il comportamento del debitore, avulso dalla fattispecie obbligatoria, rivesta un'autonoma rilevanza giuridica come atto illecito ex art 2043 c.c., in caso di perdita delle cose trasportate deve escludersi la responsabilitą extracontrattuale del vettore o del subvettore nei confronti del proprietario di esse (sia questi il mittente o un terzo) per inadempimento dell'obbligazione accessoria della custodia, che non č configurabile al di fuori e indipendentemente dal contratto di trasporto.

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