Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8732 del 10 agosto 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Con riguardo all'assicurazione obbligatoria della responsabilitą civile per la circolazione dei veicoli (o natanti) a motore, la domanda proposta dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore per essere tenuto indenne da tutte le pretese del danneggiato, senza alcuna specificazione, deve essere intesa, in relazione al quantum, comprensiva della richiesta di riversare sul convenuto tutti gli effetti pregiudizievoli che al primo possono derivare non soltanto per il pagamento delle somme liquidate a titolo di risarcimento dei danni nell'ambito del massimale di polizza, ma anche di quelle altre che, pur eccedendo tale limite, possono esservi aggiunte a titolo di interessi e di svalutazione monetaria, quando questi maggiori oneri derivino dall'ingiustificato e colpevole ritardo opposto dall'assicuratore alla liquidazione del danno.

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