Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 23395 del 30 agosto 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di trasporto, la presunzione di responsabilità del vettore per la perdita delle cose trasportate, di cui all'art. 1693 c.c., può essere superata soltanto mediante la prova che la perdita sia dipesa da caso fortuito (nel quale rientrano la forza maggiore e il fatto del terzo), che è integrato da un evento imprevedibile e assolutamente inevitabile - sulla base di una prudente valutazione da effettuarsi con la diligenza qualificata del vettore professionale, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto -, e non può automaticamente farsi coincidere con una rapina, ove le circostanze di tempo e di luogo in cui quest'ultima si sia verificata siano state tali da renderla prevedibile ed evitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la rapina subita dal sub-vettore inidonea ad integrare il caso fortuito ex art. 1693 c.c., in considerazione del fatto che era stata perpetrata nello stesso luogo e con le stesse modalità di altra precedentemente subita da un diverso sub-vettore, incaricato del trasporto di un'altra partita di merce da parte dello stesso vettore).

(massima n. 2)

Ai fini dell'inapplicabilità dei limiti risarcitori per la perdita o l'avaria delle cose trasportate, di cui all'art. 1 della l. n. 450 del 1985 (come sostituito dall'art. 7 del d.l. n. 82 del 1993, conv. dalla l. n. 162 del 1993), non rileva che il vettore (o i suoi dipendenti o ausiliari, o il subvettore) non abbia vinto la presunzione di colpa stabilita a suo carico dall'art. 1693 c.c., ma è necessario che il giudice del merito accerti in concreto - avuto riguardo a tutte le circostanze di tempo e di luogo, al valore delle cose trasportate e ad ogni altro utile elemento di giudizio per graduare la colpa - che l'evento è derivato da colpa grave dei suddetti soggetti, ossia da un comportamento consapevole degli stessi che, pur senza la volontà di danneggiare altri, operino con straordinaria ed inescusabile imprudenza e negligenza, omettendo non solo la diligenza media del buon padre di famiglia, rapportata alla professionalità del servizio da svolgere, ma anche quel grado minimo di diligenza osservato da tutti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'applicabilità dei suddetti limiti, sul presupposto che le circostanze in cui era stata perpetrata la rapina - nello stesso luogo e con le stesse modalità di altra precedente, a carico di un diverso sub-vettore - denotassero l'inescusabile negligenza nell'organizzazione del secondo trasporto da parte del vettore).

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