(massima n. 1)
E' abnorme, in quanto riferita a una normativa estranea alla situazione processuale da regolare e, quindi, tale da risultare "extra-vagante" rispetto al sistema, l'ordinanza con la quale il giudice escluda la costituzione di parte civile avvenuta in forma cartacea (cd. analogica) direttamente in udienza. (In motivazione, la Corte ha affermato che l'obbligo di deposito telematico di cui all'art. 111-bis cod. proc. pen., deve intendersi riferito solo ai casi di costituzione anticipata, in quanto, nel corso delle udienze in camera di consiglio e dibattimentali, č sempre ammesso il deposito, in forma cartacea, di atti, memorie o documenti difensivi). (Annulla senza rinvio, Tribunale Tivoli, 27/01/2025)