Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11597 del 22 giugno 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

La responsabilitą dell'assicuratore della responsabilitą civile per violazione del principio di buona fede (mala gestio) č configurabile quando l'assicuratore si limiti a non negare l'operativitą della garanzia e ad adeguare la propria condotta processuale alle difese svolte dal proprio assicurato, dovendo invece, una volta posto a conoscenza del «fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione» attivarsi nei confronti del proprio assicurato, sia dimostrando la propria seria disponibilitą a prestare la garanzia dovuta, sia avvertendo l'assicurato del rischio di dover rispondere in via esclusiva dei maggiori oneri conseguenti al ritardo nella definizione della vertenza. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilitą oltre il massimale di un assicuratore, limitandosi ad esaminare la condotta processuale di questi e dell'assicurato e omettendo di  indagare sui rapporti extraprocessuali tra essi intercorsi).

(massima n. 2)

Nel giudizio civile di legittimitą, la deduzione relativa alla inammissibilitą del ricorso incidentale per vizio della procura, rilasciata senza indicare la qualifica attributiva del potere di rappresentanza legale della persona giuridica istante, deve essere svolta nel controricorso al ricorso incidentale, e non con la memoria di cui all'art. 378 c.p.c.

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