(massima n. 1)
La nozione di giusta causa di licenziamento di cui all'art. 2119 c.c., configura una norma elastica, in quanto costituisce una disposizione di contenuto precettivo ampio e polivalente destinato ad essere progressivamente precisato, nell'estrinsecarsi della funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, fino alla formazione del diritto vivente mediante puntualizzazioni, di carattere generale ed astratto. L'operazione valutativa, compiuta dal giudice di merito nell'applicare clausole generali come quella dell'art. 2119 c.c., non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimitą, poiché l'operativitą in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri e principi desumibili dall'ordinamento. La relativa valutazione deve essere operata con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla utilitą del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, al nocumento eventualmente arrecato, alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del loro verificarsi, ai motivi e all'intensitą dell'elemento intenzionale o di quello colposo.