(massima n. 1)
In tema di licenziamento per giusta causa, sebbene non sia vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravitą e proporzionalitą della condotta nell'attivitą sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, nondimeno la scala valoriale formulata dalle parti sociali deve costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 cod. civ. (Nel caso di specie, rigettando il ricorso proposto dal lavoratore, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza gravata, avendo nella circostanza la corte del merito, nel confermare in sede di gravame la legittimitą del licenziamento per giusta causa, effettuato il giudizio di valutazione di gravitą in concreto e di proporzionalitą con riferimento sia al contratto collettivo che alla circostanza della recidiva per la medesima infrazione con sanzione sospensiva in tre precedenti occasioni).