(massima n. 1)
Poichč la disciplina limitativa del potere di licenziamento di cui alle leggi n. 604/1966 e n. 300/1970 non č applicabile, ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 10 ai dirigenti, ai fini dell'eventuale riconoscimento dell'indennitą supplementare prevista per la categoria suddetta, occorre fare riferimento alla nozione contrattuale di giustificatezza che si discosta da quello di giustificato motivo ex L. n. 604 del 1966, art. 3, e di giusta causa ex art. 2119 c.c., trovando la sua ragione d'essere, in particolare, nel rapporto fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro in ragione delle mansioni affidate.