(massima n. 1)
In tema di contratto di patrocinio legale, ai fini della legittimitā del recesso per "giusta causa", il cliente, al momento della comunicazione del recesso al difensore, non č obbligato a qualificare quale recesso per "giusta causa" la decisione di porre fine al rapporto con l'avvocato e nemmeno ad indicare fatti giustificativi specifici, essendo sufficiente che il professionista ne sia comunque a conoscenza o che, in caso di controversia, essi siano dedotti dal cliente e, conseguentemente, accertati dal giudice.