Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 36056 del 27 dicembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di contratto di patrocinio legale, ai fini della legittimitā del recesso per "giusta causa", il cliente, al momento della comunicazione del recesso al difensore, non č obbligato a qualificare quale recesso per "giusta causa" la decisione di porre fine al rapporto con l'avvocato e nemmeno ad indicare fatti giustificativi specifici, essendo sufficiente che il professionista ne sia comunque a conoscenza o che, in caso di controversia, essi siano dedotti dal cliente e, conseguentemente, accertati dal giudice.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.