(massima n. 1)
In materia di licenziamento, il lavoratore non deve allegare né dimostrare l'insussistenza della giusta causa o il difetto di proporzionalitą tra la sanzione e la condotta contestata, essendo piuttosto il datore di lavoro ad essere gravato dall'onere di provare sia l'esistenza della giusta causa sia la proporzionalitą della sanzione irrogata. Il giudice deve valutare d'ufficio la reale gravitą del comportamento del lavoratore nel caso di licenziamento per giusta causa, in relazione al disposto dell'art. 2119 c.c., che impone di stabilire se tale comportamento appaia idoneo a ledere gravemente e irrimediabilmente la fiducia che il datore di lavoro deve riporre nel proprio dipendente.