Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 3842 del 12 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di licenziamento per giusta causa, l'accertamento dei fatti ed il successivo giudizio in ordine alla gravitā e proporzione della sanzione espulsiva adottata sono demandati all'apprezzamento del giudice di merito, che - anche qualora riscontri l'astratta corrispondenza dell'infrazione contestata alla fattispecie tipizzata contrattualmente - č tenuto a valutare la legittimitā e congruitā della sanzione inflitta, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda, con giudizio che, se sorretto da adeguata e logica motivazione, č incensurabile in sede di legittimitā.

(massima n. 2)

Nel caso di licenziamento disciplinare per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, il ricorso per cassazione deve essere rigettato quando le censure mosse nei confronti della sentenza impugnata si fondano su accertamenti e valutazioni dei fatti diversi da quelli operati dalla Corte d'appello; infatti, tali questioni rientrano nella competenza esclusiva del giudice di merito e non possono essere riesaminate in sede di legittimitā.

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