Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 12787 del 10 maggio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, la valutazione della gravitą e proporzionalitą della condotta rientra nell'attivitą sussuntiva e valutativa del giudice di merito, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, con la quale viene riempita di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c.

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