(massima n. 1)
In tema di licenziamento individuale per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, il giudizio di proporzionalitą o adeguatezza della sanzione dell'illecito commesso deve essere valutato dal giudice di merito tenendo conto della gravitą dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso.