Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 16773 del 17 giugno 2024

(3 massime)

(massima n. 1)

L'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, comma 1, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, č applicabile anche al contratto di agenzia; tuttavia, nella valutazione della gravitā della condotta si deve tener conto che nel rapporto di agenzia il rapporto di fiducia assume maggiore intensitā rispetto al rapporto di lavoro subordinato.

(massima n. 2)

Nel sindacato sulla sussistenza delle cause legittimanti il recesso dal contratto d'agenzia per giusta causa ex art. 2119 c.c., la Corte puō ritenere tale situazione anche in considerazione dell'omissione dei versamenti contributivi da parte della proponente.

(massima n. 3)

Ai fini della legittimitā del recesso per giusta causa nel contratto di agenzia, č sufficiente un fatto di minore consistenza rispetto a quello richiesto nel caso del contratto di lavoro subordinato; la valutazione dell'esistenza e della gravitā dei fatti costituenti giusta causa č rimessa al giudice di merito.

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