(massima n. 1)
L'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, comma 1, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, č applicabile anche al contratto di agenzia; tuttavia, nella valutazione della gravitā della condotta si deve tener conto che nel rapporto di agenzia il rapporto di fiducia assume maggiore intensitā rispetto al rapporto di lavoro subordinato.