(massima n. 1)
La "giusta causa" di licenziamento ex art. 2119 cod. civ. integra una clausola generale che richiede specificazioni aventi natura giuridica e sindacabili in sede di legittimitą con riguardo alla pertinenza e non coerenza del giudizio operato dal giudice di merito. Le censure che investono il giudizio di fatto sono incrinabili solo dalla denunzia di vizio motivazionale, preclusa nel caso concreto dall'art. 348 ter ultimo comma c.p.c.