(massima n. 1)
La giusta causa di recesso, definita come il fatto che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, č una clausola generale che richiede di essere specificata attraverso la valorizzazione di fattori esterni, criteri desumibili dall'ordinamento e principi costituzionali. Il giudice chiamato a integrarne il contenuto compie un'attivitā di interpretazione giuridica censurabile in sede di legittimitā, verificando la conformitā del giudizio di valore ai principi dell'ordinamento giuridico.