(massima n. 1)
La presenza di giusta causa di licenziamento, accertata sia dal giudice di primo grado che dalla Corte d'Appello e confermata in fase di legittimitą, con motivazione coerente e aderente agli elementi istruttori acquisiti, rende inammissibile il ricorso che contesti l'accertamento dei fatti operato dai giudici del merito, sollecitando una rivalutazione dei fatti estranea alla funzione della Corte di Cassazione