(massima n. 1)
In presenza di una condotta penalmente rilevante, commessa nell'esercizio delle funzioni lavorative e che arrechi grave danno economico a terzi, il licenziamento per giusta causa č legittimo, trovando fondamento, oltre che nel principio generale di cui all'art. 2119 c.c., nelle specifiche previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile che contempla sanzioni espulsive per violazioni dolose e altre condotte analoghe.