(massima n. 1)
La giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c. integra una clausola generale che deve essere concretizzata dall'interprete attraverso la valorizzazione di fattori esterni relativi alla coscienza generale e ai principi tacitamente richiamati dalla norma. La valutazione sulla proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto alla condotta del dipendente spetta al giudice di merito e può essere censurata in sede di legittimità solo per violazione di legge o per omesso esame di fatti decisivi e controversi.