(massima n. 1)
L'istituto del recesso per giusta causa previsto dall'art. 2119, primo comma, c.c., applicato al contratto di agenzia, richiede una valutazione della gravitā della condotta in funzione del rapporto di fiducia che, in questo contesto, assume maggiore intensitā rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Pertanto, ai fini della legittimitā del recesso, č sufficiente un fatto di minore consistenza, valutazione rimessa al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimitā se adeguatamente argomentata.