(massima n. 1)
L'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento davanti all'autoritą giudiziaria che procede, mentre per quelli gią formati, da acquisire nel processo, l'obbligatorietą della traduzione si pone solo qualora lo scritto in lingua straniera assuma concreto rilievo rispetto ai fatti da provare, a condizione che la parte richiedente indichi le ragioni che rendono plausibilmente utile la traduzione dell'atto, nonché il pregiudizio concretamente derivante dalla mancata effettuazione della stessa. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva ritenuto utilizzabili le dichiarazioni di persona informata sui fatti in lingua spagnola, acquisite tramite rogatoria e trasfuse nell'informativa redatta dalla polizia giudiziaria italiana, non avendo l'imputato evidenziato alcun pregiudizio derivante dalla mancata traduzione dalla lingua spagnola, peraltro, conosciuta dallo stesso). (Dichiara inammissibile, Trib. lib. Torino, 15/12/2016)