(massima n. 1)
La mancata concessione del termine a difesa previsto dall'art. 108 cod. proc. pen. determina una nullità generale a regime intermedio (in quanto attiene all'assistenza dell'imputato e non all'assenza del difensore), che deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., dal difensore presente - e, quindi, al più tardi, immediatamente dopo il compimento dell'atto che nega il termine o lo concede in misura che si sostiene incongrua - sicché essa non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione. (Rigetta, Corte Appello Caltanissetta, 13/02/2019)