(massima n. 1)
In materia di diritto di difesa, il giudice legittimamente non accoglie l'istanza di rinvio avanzata ai sensi dell'art. 108 cod. proc. pen. dal nuovo difensore, nominato ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen. in sostituzione di altro revocato, quando l'istanza sia un espediente per procrastinare la definizione del procedimento in violazione dei doveri di lealtą e correttezza che devono orientare l'esercizio del mandato difensivo e delle facoltą processuali. (Nella specie, l'imputato dopo avere saputo che l'udienza del processo, fissata da tempo per la rinnovazione dell'esame da lui stessa richiesta di numerosi testi presenti in aula, era stata rinviata al pomeriggio, in tarda mattinata aveva presentato in cancelleria la revoca del mandato al suo difensore di fiducia). (Annulla in parte con rinvio, Corte Appello Trieste, 13/12/2016)