(massima n. 1)
Il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma 1, cod. proc. pen., possono dar luogo ad una nullitą a regime intermedio in forza della norma generale posta dall'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto incidenti sull'assistenza dell'imputato, sempreché non si versi in ipotesi di "abuso delle facoltą processuali" e l'eccezione sia stata tempestivamente formulata. (Dichiara inammissibile, Corte Appello Napoli, 03/05/2016)