(massima n. 1)
La rinuncia al mandato da parte del difensore domiciliatario, con contestuale espressa dichiarazione, comunicata all'autoritą procedente, di non accettare le notifiche presso il proprio studio, priva di efficacia anche la precedente elezione di domicilio, che diviene inidonea ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., in quanto non in grado di assolvere alla funzione propria di garantire la conoscenza degli atti del processo. (Rigetta, Corte Appello Ancona, 17/12/2020)