(massima n. 1)
E' consentita la notificazione di atti a mezzo fax o a mezzo pec al difensore domiciliatario dell'imputato, che abbia rinunciato al mandato, nel caso in cui non sia intervenuta una modifica della domiciliazione, in quanto la nomina del difensore, l'elezione di domicilio e le rispettive revoche hanno oggetto e finalitā diverse. (In motivazione, la Corte ha precisato che il domiciliatario, ex lege o elettivo, rientra tra le persone diverse dall'imputato nei cui confronti, ai sensi dell'art. 16, comma 4, d.l. n. 179 del 2012, conv. con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012, č permessa la notificazione a mezzo posta elettronica certificata). (Dichiara inammissibile, Corte Appello Bologna, 27/10/2017)