(massima n. 1)
La giusta causa di licenziamento, quale fatto che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, č una nozione che la legge - allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtā da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo - configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle c.d. clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama; tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica. (In applicazione di tali principi la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano respinto l'impugnativa del licenziamento disciplinare intimato ad un addetto al banco macelleria di un supermercato, che si era rivolto ad un cliente in modo sgarbato e scurrile).