Cassazione penale Sez. Lavoro ordinanza n. 26765 del 15 ottobre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La falsificazione del resoconto del lavoro svolto può costituire giusta causa di licenziamento ai sensi dell'art. 2119 c.c., in considerazione della lesione del rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore, soprattutto quando la rendicontazione rappresenta l'unico strumento di controllo dell'attività lavorativa del dipendente.

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