Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 29139 del 12 novembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di licenziamento, la previsione, da parte del contratto collettivo o del codice disciplinare, della sanzione espulsiva non è vincolante per il giudice, poiché il giudizio di gravità e di proporzionalità della condotta rientra nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice ex art. 2119 cod. civ., da condurre alla luce della nozione legale di giusta causa (o di giustificato motivo soggettivo), avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie. In tale prospettiva, la scala valoriale formulata dalle parti sociali costituisce uno (ma soltanto uno) dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale di fonte legale, di cui alla citata disposizione (Nel caso di specie, nel confermare la legittimità del licenziamento per giusta causa disposto a carico del ricorrente, ritenuto responsabile di aver falsamente attestato la propria presenza in servizio mediante il cartellino marcatempo, la Suprema Corte, richiamato l'enunciato principio, ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata per avere correttamente la corte del merito ritenuto solo esemplificativa - e non già tassativa, né quindi esaustiva - l'elencazione delle condotte punibili con sanzione espulsiva nel contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro, non ostativa pertanto ad una riconduzione della condotta accertata in concreto come disciplinarmente rilevante nell'ambito della nozione legale di giusta causa ex art. 2119 cod. civ.).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.