(massima n. 1)
Il giudice del lavoro, investito della legittimitą del licenziamento per giusta causa, deve autonomamente valutare la gravitą del comportamento del lavoratore alla luce degli artt. 2119 c.c. e 1 della L. n. 604 del 1966. Tale giudizio deve considerare l'incidenza del fatto sul rapporto fiduciario tra le parti, le esigenze dell'organizzazione produttiva e le finalitą delle regole di disciplina, non risultando vincolato dalle determinazioni penali relative al medesimo fatto.