Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 32155 del 12 dicembre 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

La nozione di giusta causa di licenziamento disciplinare prevista dall'art. 2119 c.c. ha natura legale, e pertanto l'elencazione delle ipotesi contenuta nei contratti collettivi ha solo valenza esemplificativa. Il giudice di merito č chiamato a valutare l'idoneitā di un grave inadempimento o comportamento del lavoratore a far venire meno il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, considerando le caratteristiche oggettive e soggettive delle condotte addebitate e la scala valoriale dettata dal contratto collettivo.

(massima n. 2)

Nel licenziamento per giusta causa, la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva non č vincolante, rientrando il giudizio di gravitā e proporzionalitā della condotta nell'attivitā sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie.

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