(massima n. 1)
Il licenziamento per giusta causa ex art. 2119 c.c., applicabile anche ai dirigenti, può derivare da condotte che, pur non configurandosi come inadempimenti contrattuali espliciti, compromettono in misura significativa il vincolo fiduciario necessario per il prosieguo del rapporto lavorativo. L'obbligo di fedeltà del dirigente viene rafforzato dalle elevate responsabilità e dalla posizione di vertice nell'organizzazione aziendale, comprendendo anche comportamenti extralavorativi che possano potenzialmente danneggiare l'impresa datrice di lavoro.