(massima n. 1)
Il licenziamento per giusta causa può essere legittimamente disposto anche per condotte poste in essere dal lavoratore nell'ambito di un precedente rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro, purché tali condotte, apprese dal datore di lavoro solo successivamente alla conclusione del contratto, non siano compatibili con il grado di affidamento richiesto dalle mansioni assegnate e dal ruolo ricoperto dal lavoratore nell'organizzazione aziendale.