Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 6993 del 16 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di congedo parentale, la figura dell'"abuso del permesso", che conduce alla giusta causa di recesso, implica, sul piano soggettivo, l'elemento intenzionale, sicchè la stessa non può ricorrere quando la finalità della condotta del lavoratore beneficiario sia stata quella di obbedire ad altri valori impellenti senza pregiudicare interessi altrui (Nel caso di specie, rigettando il ricorso di parte datoriale, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata che, in riforma della sentenza appellata, valutato il fatto contestato come privo di giuridica rilevanza e quindi inidoneo ad incidere sul rapporto fiduciario, aveva, di conseguenza, dichiarato illegittimo il licenziamento irrogato al lavoratore intimato, il quale, pur avendo chiesto ed ottenuto il congedo parentale per la cura del proprio figlio minore, si era recato al suo paese di origine per assistere la madre gravemente malata).

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