Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 20036 del 18 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il comportamento che deride e umilia un collega per una sua menomazione fisica consiste in un'offesa alla dignità personale e può configurare una doppia discriminazione per ragioni di genere e di disabilità, tale da giustificare ampiamente il licenziamento per giusta causa. La previsione contrattuale di una sanzione espulsiva non è vincolante per il giudice, il quale deve valutare la proporzionalità della condotta alla luce della nozione legale di giusta causa.

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