(massima n. 1)
Il giudizio di gravitą delle condotte contestate al lavoratore e la proporzionalitą della sanzione espulsiva, pur nella presenza di clausole del contratto collettivo che prevedano il licenziamento per determinate infrazioni, devono essere valutati dal giudice di merito sulla base degli elementi concreti di natura oggettiva e soggettiva della fattispecie, rispettando la nozione legale di giusta causa ex art. 2119 c.c., senza che tale previsione sia vincolante per il giudice.