(massima n. 1)
L'attivitā di integrazione del precetto normativo di cui all'art. 2119 c.c., compiuta dal giudice di merito, č sindacabile in Cassazione solo se la contestazione del giudizio valutativo contenuta nel ricorso non sia generica e meramente contrappositiva, ma evidenzi una specifica non coerenza rispetto agli standard conformi ai valori dell'ordinamento esistenti nella realtā sociale.