(massima n. 1)
Nel contratto d'appalto il committente, che lamenti difformità o difetti dell'opera, può richiedere, a norma dell'art. 1668, comma 1, c.c., che le difformità o i difetti siano eliminati a spese dell'appaltatore, che il prezzo sia ridotto e/o che gli venga risarcito il danno derivante dalle difformità o dai vizi. La scelta del rimedio non è subordinata al previo esperimento successivo di un altro.