(massima n. 1)
In caso di denuncia di vizi occulti della cosa venduta, i termini di decadenza e di prescrizione dell'azione di garanzia prevista dall'art. 1667 c.c. decorrono non dalla consegna del bene, bensģ dal momento della scoperta dei vizi stessi. Pertanto, la decadenza per la denuncia dei vizi e la prescrizione biennale dell'azione devono essere calcolate dal momento in cui l'acquirente acquisisce una conoscenza affidabile della loro esistenza e della loro riconducibilitą a difetti costruttivi.